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5 settembre 2010
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MULTA A CICLOMOTORE DI TIPO DIVERSO DA QUELLO POSSEDUTO
 
Domanda:
Ho ricevuto a casa una multa per divieto di sosta di un ciclomotore il cui targhino corrisponde al mio ma non il tipo e modello indicato. Vorrei sapere se posso fare ricorso ?
Risposta:
Secondo l’art. 248 del regolamento al codice della strada “il contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all’intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato.”
Naturalmente questa norma, relativa al vecchio contrassegno di identificazione, vale fino a quando non viene rilasciata la nuova targa prevista dalla versione modificata dell’art. 97 del codice della strada: secondo tale articolo i ciclomotori devono essere muniti di una targa che identifica l’intestatario del certificato di circolazione; la targa è personale ed abbinata ad un solo veicolo.
Secondo l’art. 201 del codice della strada la notifica della violazione, se si tratta di ciclomotore, deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione, senza che sia richiesta la specificazione del tipo di veicolo in contravvenzione.
Ciò premesso, il giudice di pace di Ancona (sentenza n. 309/2004) ha affrontato un caso analogo in cui non c’era piena identificazione fra il titolare del contrassegno di identificazione ed il modello del ciclomotore rilevato sul verbale, che non corrispondeva a quello posseduto dal titolare.
Nulla si sarebbe potuto dire, secondo il giudice, se nel verbale non si fosse citato il modello del veicolo, non richiesto dall’art. 201 c.s. ma una volta indicato, è sorto il dubbio che anche la rilevazione dei dati del “targhino” potesse essere errata.
Il comune obiettava che, essendo il contrassegno di identificazione trasferibile ad altri veicoli, ben poteva il proprietario essere alla guida di un ciclomotore non suo. A questo punto il giudice di pace chiedeva di visionare il ciclomotore posseduto dal quale rilevava che il contrassegno di identificazione era ben saldo sul veicolo così da far presumere che non fosse stato asportato.
Rimanendo il dubbio, il giudice si è rifatto al principio che “può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa ­ non diversamente che ad una sanzione penale ­ solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata”.
Inoltre nel momento in cui viene fatta opposizione al verbale di contravvenzione, non è più sufficiente il mero fatto di ricoprire una determinata posizione (proprietario del contrassegno), ma occorre anche provare, a cura della amministrazione, il nesso di causalità, in altre parole di dimostrare gli elementi di fatto che hanno portato ad elevare la contravvenzione.
Pur ritenendo possibile che il verbalizzante abbia indicato il corretto numero di targa, resta sempre il dubbio che un errore possa essere stato commesso dato poi che il proprietario del ciclomotore ha fornito elementi che non provano la sua indiscussa responsabilità nella violazione ascrittagli, e pertanto il ricorso è stato accolto e la sanzione revocata.









 
  13/10/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 40