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5 settembre 2010
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VENDITA DI AUTO USATA A PRIVATO, MANCATO TRAPASSO AL PRA E RESPONSABILITA’ SOLIDALE MULTA
 
Domanda:
Ho venduto lo scorso anno una vettura ad un mio conoscente che però, nonostante l’atto notarile, non ha provveduto al trapasso nei registri del PRA. Ora mi è giunta una multa (salata) per mancata assicurazione da parte dell’acquirente, perché risulto al PRA comproprietaria del mezzo assieme al conducente. Fatto ricorso al giudice di pace, me lo ha respinto perché “chi aliena l’autovettura ha il dovere, unitamente all’acquirente, di curare che il cambio di proprietà della stessa venga annotato presso il Pubblico Registro Automobilistico; dell’inosservanza di tale regola rispondono entrambi i contraenti della compravendita, in via solidale, poiché le dovute annotazioni presso il PRA sono opponibili ai terzi”. Devo pagare la sanzione ?
Risposta:
Secondo l’art. 193 del codice della strada, “chiunque circola senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 ad euro 2.687.”
In base all’art. 196 cod.str. “ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ... è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21955/2004) tale condizione si verifica ove si dimostri di avere trasferito la proprietà e quindi perduto la disponibilità del mezzo, in quanto in tal caso non è possibile esprimere alcuna volontà in ordine all’uso del bene (Cass. 5229/1994).
Inoltre ”non osta a tale dimostrazione il fatto che il trasferimento della proprietà del veicolo non sia stato iscritto al PRA e che, quindi, al momento del fatto il veicolo risulti, in tale pubblico registro, ancora intestato al precedente proprietario. Tali iscrizioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità-notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale costituiscono una presunzione semplice, contro la quale è ammessa la prova contraria (Cass. 3340/1999; 1226/1999).
Quindi le risultanze del PRA possono essere superate producendo copia dell’atto notarile di vendita dell’automezzo, anche tenendo conto che con l’attuale formulazione dell’art. 94 del cod. str. spetta all’acquirente chiedere, entro 60 giorni dall’autenticazione dell’atto notarile, la trascrizione del cambio di proprietà, pena una sanzione da euro 600 ad euro 3003.



 
  13/10/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 40