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5 settembre 2010
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NORME SULL’APPLICAZIONE DEI LIMITATORI DI VELOCITA’
 
Domanda:
Vorrei sapere quali sono le norme che regolano l’installazione delle cosiddette “bande deceleranti” applicate al fine di moderare la velocità dei veicoli in transito. Per quel che mi risulta la Cassazione ha chiarito che detti dissuasori delle velocità sarebbero illegittimi in quanto pericolosi in particolare per i veicoli a due ruote.
Risposta:
L’art. 42 del codice della strada prevede la possibilità di installare “dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità” e li definisce “segnali complementari” a quelli normalmente più diffusi (segnali verticali, orizzontali, luminosi).
I limitatori di velocità sono sostanzialmente di due tipi: da un lato semplici sistemi di rallentamento ottico od acustico, installabili su tutte le strade, in grado di segnale una particolare situazione della circolazione veicolare perché il conducente possa regolare opportunamente la sua velocità; dall’altro veri e propri dossi artificiali che invece influiscono direttamente sulla condotta di guida e per i quali il codice prevede norme più severe.
Le norme d’installazione di tali segnali sono fissate dall’art. 179 del Regolamento al Codice della Strada secondo il quale su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico,, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente.
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale, ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
L’installazione di dossi artificiali, costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole, invece è consentita solo sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h ed essi vanno evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte.
Inoltre possono essere collocati solo su strade residenziali (di cui peraltro non esiste una precisa definizione nel codice della strada) nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati.
Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
L’art. 179 Regolamento Cod Str. ne stabilisce le caratteristiche dimensionali e costruttive in funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata:
a) per limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm, realizzati in gomma o plastica; in questi casi nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h, larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm, realizzati in gomma o plastica;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm: possono essere realizzati anche in conglomerato.
Il cartello segnaletico obbligatorio è quello proprio dei dossi, di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di limite di ve



 
  13/10/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 40