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ASSICURAZIONE RCAUTO, INDENNIZZO DIRETTO E NORME CHE LO REGOLANO
 
Domanda:
Ho visto che il nuovo regolamento sull’indennizzo diretto contiene anche delle tabelle che consentono di stabilire con maggior facilità le responsabilità in caso di incidente.
In che cosa consistono e che valore legale hanno ?
Risposta:
Nel quesito precedente abbiamo illustrato le principali caratteristiche del nuovo regolamento per ottenere l’indennizzo diretto dalla propria assicurazione in caso di incidente per il quale si ritenga di non avere colpa o almeno solo in parte.
Ora proseguiamo illustrando sinteticamente le altre parti per completare il quadro della nuova normativa, in vigore dal 1 gennaio 2007 ma solo per i sinistri dal 1 febbraio 2007.
Se la propria impresa di assicurazione riceve denuncia di un sinistro che non rientra nell’ambito di applicazione previsto (ad esempio perché vi sono lesioni di non lieve entità che superano il 9 % di invalidità permanente), l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento e nello stesso termine trasmette la pratica, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile, qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
Se invece la richiesta di risarcimento rientra nei termini previsti dal regolamento, per stabilire le rispettive responsabilità del sinistro l’impresa dovrà applicare i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella A all’allegata al regolamento, stilata in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.
Se il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla questa tabella, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento al caso concreto, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
L’art. 14 del regolamento stabilisce che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato: quindi se l’assicurato accetta che le riparazioni del proprio veicolo siano effettuate direttamente da officine convenzionate, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata al premio annuo da pagare.




 
  06/10/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 39