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ASSICURAZIONE RCAUTO E RISARCIMENTO DIRETTO
 
Domanda:
Ho sentito tanto parlare in questi giorni di risarcimento diretto del danno in caso di incidente e vorrei sapere in che cosa consiste veramente e se le pratiche per tale risarcimento saranno effettivamente più rapide e con qualche vantaggio per gli assicurati.
Risposta:
L’art. 150 del decreto legislativo n. 209/2005 (codice delle assicurazioni) stabilisce i principi che il regolamento attuativo deve rispettare per l’applicazione dell’indennizzo diretto previsto dalla nuova normativa e cioè:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
Con dpr n. 254 del 18 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006, il ministero delle attività produttive ha emanato il regolamento attuativo dell’indennizzo diretto, le cui norme si applicano come di seguito sintetizziamo:
1) valgono in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati, senza però che abbiano subito lesioni;
2) qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla diversa procedura prevista dall’articolo 141 del cod. assic. cioè a quella ordinaria che prevede che il danneggiato si rivolga alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, con diritto di rivalsa di quest’ultima sull’impresa del responsabile del sinistro;
3) i sinistri devono riguardare veicoli immatricolati in Italia; sono compresi i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Veniamo ora alle modalità della richiesta di risarcimento, previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento, che può essere effettuata solo da chi si ritiene in tutto o anche solo in parte non responsabile del sinistro, ad esclusione quindi di chi ritiene o ammette di essere totalmente responsabile del sinistro stesso: in quest’ultimo caso infatti non gli spetta alcun risarcimento danni (salvo che abbia stipulato una polizza kasko a copertura completa):
1) il danneggiato (non responsabile, in tutto o in parte del sinistro) rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con consegna a mano, a mezzo telegramma o fax o anche tramite email, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento;
2) L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
3) se vi sono stati danni solo al veicolo ed alle cose, la richiesta deve contenere i nomi degli assicurati, le targhe dei due veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive imprese, la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose dann



 
  29/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 38