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5 settembre 2010
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ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO ED OBBLIGO DI COMUNICARLO
 
Domanda:
Da tempo sono assicurato con una compagnia di assicurazione della quale mi fido ma che ha un difetto, non sempre mi invia l’attestazione dello stato di rischio, per cui, se volessi cambiare assicurazione, avrei delle difficoltà perché tutte lo richiedono.
Cosa dicono le norme ? C’è o no questo obbligo di comunicazione ?
Risposta:
L’obbligo di comunicazione esiste da tempo e la circolare ISVAP di cui al quesito precedente precisa chiaramente i termini della comunicazione in oggetto.
Essa stabilisce che le imprese devono trasmette al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, unitamente alla comunicazione sulla prossima scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Tale obbligo sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale: quindi senza eccezioni, anche quindi in caso di rinnovo tacito della polizza.
Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto (ad esempio per cessione della vettura senza trasferimento dell’assicurazione) l’attestazione deve essere rilasciata almeno trenta giorni prima della nuova scadenza, concordata al momento della sua riattivazione.
Se a suo tempo un sinistro denunciato aveva dato luogo ad una maggiorazione di premio, nel caso in cui in seguito la compagnia non abbia dovuto procedere ad alcun esborso, dovrà inviare al contraente un’attestazione aggiornata e rettificata, indicando le modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere: in questo caso il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso al nuovo assicuratore che presta al momento la copertura.
Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze:furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione , e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto, previsto dall’articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.










 
  15/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 36