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5 settembre 2010
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ACQUISTO DI AUTO NUOVA, MANTENIMENTO DI QUELLA PRECEDENTE E NUOVA CLASSE DI BONUS MALUS
 
Domanda:
Sono proprietario di una vettura che, pur acquistando una macchina nuova, ho conservato per la campagna. Ora però devo demolirla e vorrei sapere se posso trasferire la vecchia classe di bonus malus sull’assicurazione della nuova auto.
Risposta:
In caso di acquisto di auto nuova, se non si trasferisce su di essa un precedente contratto di assicurazione, la classe di bonus malus assegnata è di solito quella d’ingresso e cioè la classe 14, salvi i casi di qualche compagnia che assegna alla nuova la stessa classe della vettura già posseduta.
Quindi al lettore è stata assegnata, per il nuovo veicolo, la classe d’ingresso mentre alla vecchia vettura è rimasta legata la classe di bonus malus raggiunta.
Le norme però prevedono una possibilità: se l’acquirente del nuovo veicolo, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, può dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto di cui sia esibita denuncia,
- certificazione di cessazione della circolazione,
- definitiva esportazione all’estero,
- consegna in conto vendita
può richiedere all’assicurazione dell’auto nuova che sia applicata la medesima classe CU del precedente veicolo: per i ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione, ciò è possibile esclusivamente per i casi di furto e demolizione regolarmente certificati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Ricordiamo che il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è normalmente di 12 mesi (18 mesi se si dichiara di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del vecchio contratto e quindi la vettura è rimasta ferma) e che la classe CU è la classe unica di corrispondenza fra le diverse formule tariffarie adottate dalle compagnie.
La tabella di classe unica è stata creata perchè è spesso difficile un confronto fra le formule tariffarie delle differenti imprese, perché alcune hanno un numero di classi anche superiori alle 18 previste dalla tabella unificata, altre hanno la formula con franchigia ecc.
La norma in vigore prevede che ogni impresa assicuratrice debba sempre comunicare al contraente, oltre alla classe raggiunta in base alla propria formula tariffaria, anche la corrispondente classe unica CU, che potrà essere quindi confrontata con la classe unica delle altre compagnie, consentendo così
di verificare la convenienza dei premi proposti.




 
  15/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 36