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5 settembre 2010
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ASSICURAZIONE RCAUTO, ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO E SUO CONTENUTO
 
Domanda:
Ho ricevuto dalla mia compagnia di assicurazione l’attestazione dello stato di rischio relativa alla mia polizza che contiene però solo l’indicazione della classe di provenienza e quella di nuova assegnazione, senza altra indicazione.
Ma se voglio cambiare compagnia di assicurazione è necessario sapere anche quanti incidente, se ne ho avuti, si sono verificati negli ultimi anni. E’ obbligatorio comunicare questo dato ? Mi è successo che un anno non ho effettuato sinistri ma mi è stato egualmente ridotto il premio per un sinistro verificatosi l’anno precedente. E’ possibile ?
Risposta:
In base alla nuova normativa, contenuta nella circolare n. 4/2006 dell’ISVAP, l’Istituto di controllo sulle assicurazioni private, l’attestazione dello stato di rischio deve contenere i seguenti dati:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale (che consente di confrontare tra loro le diverse formule tariffarie) nel caso di clausola bonus-malus o forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
j) la firma dell’assicuratore.
Quanto al secondo quesito, occorre tenere presente che, per ragioni di tempi e procedure amministrative, il periodo di osservazione dei sinistri è sfalsato di 60 giorni rispetto a quello di validità del contratto: se ad esempio stipulo il 1 novembre 2006 un nuovo contratto di assicurazione rcauto, con scadenza 31 ottobre 2007, l’attestazione dello stato di rischio che mi verrà inviata l’anno prossimo, almeno 30 giorni prima della scadenza, come d’obbligo, conterrà la mia situazione sinistri verificatisi nei primi 345 giorni di vigenza contrattuale; se un sinistro si verifica nei successivi 60 giorni, sarà registrato nell’attestazione dello stato di rischio che mi verrà inviata il prossimo anno, la quale coprirà un intero anno contrattuale, sempre però sfalsata di 60 giorni rispetto alla copertura assicurativa, e così via negli anni successivi.
Pertanto è possibile che nel caso citato il sinistro si sia verificato nei 60 giorni sopra indicati e che quindi la precedente comunicazione dello stato di rischio non contenesse nulla mentre quella attuale abbia correttamente rilevato l’incidente denunciato




 
  15/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 36