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RICORSO AL GIUDICE DI PACE DURANTE IL PERIODO ESTIVO
 
Domanda:
Mi è pervenuto un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità per il quale ho intenzione di ricorrere al giudice di pace. Poiché sono trascorsi più di 60 giorni, vorrei sapere se anche per i ricorsi contro i verbali di infrazione al codice della strada è previsto il periodo di sospensione di 45 giorni che si applica ai ricorsi in sede civile.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 201 del codice della strada la notifica delle violazioni deve avvenire entro 150 giorni dalla violazione: in casi di particolari difficoltà nell’identificazione del trasgressore (ad esempio quando solo più tardi si scoprono i dati della vettura responsabile di un incidente) il termine decorre dal giorno della identificazione di quest’ultimo (che però deve comunque avvenire in tempi ragionevolmente brevi, per evitare eccessivi ed ingiustificati abusi della pubblica amministrazione).
Ai sensi dell’art. 204 bis il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione: tale termine deve intendersi come perentorio e quindi non prorogabile.
Situazione analoga si ha per la notifica dei verbali che deve avvenire sempre entro i 150 giorni previsti dal codice della strada, senza ulteriori allungamenti nel periodo di sospensione estiva dei termini giudiziari (agosto e metà settembre): una sentenza della Corte di Cassazione (n. 3842 del 26 febbraio 2004) ha chiarito che tale sospensione estiva, relativa ai termini processuali, non si applica ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio, che nulla ha a che vedere con i procedimenti processuali.









 
  08/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 35