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5 settembre 2010
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MULTA CON AUTOVELOX PER PASSAGGIO CON IL ROSSO
 
Domanda:
Sono stato multato per avere attraversato con il rosso e tale infrazione è stata rilevata con un apparecchio automatico senza la presenza di agenti o vigili.
Vorrei sapere se ciò è regolare e se ci sono possibilità di ricorso.
Risposta:
Noi premettiamo sempre che se vi è stata violazione al codice della strada ed il passaggio con il rosso si è verificato, è più corretto prendere atto che la sanzione è più che giusta e che va pagata.
In ogni caso la normativa in proposito è la seguente:
- art. 200 codice della strada: la contestazione della violazione deve essere immediata, ove è possibile
- art. 201, comma 1, cds: quando non è possibile, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro 150 giorni, al trasgressore o, se non conosciuto, al proprietario
- art. 201, comma 1bis, cds: non è necessaria la contestazione immediata con veicoli
°che transitano a velocità elevata
°attraversano con semaforo rosso
°effettuano un sorpasso vietato
°in assenza del conducente alla guida
°quando la violazione è rilevata mediante apparecchi che permettono la lettura dell’infrazione in tempo successivo (es. autovelox),
°se la violazione è registrata da apparecchi che rilevano eccessi di velocità o sorpassi vietati,
°rilevazione degli accessi a zone di traffico limitato o corsie riservate;
- art. 210 comma 1ter cds: nei casi di attraversamento con semaforo rosso, di eccesso di velocità e sorpasso vietato, di accesso a zone di traffico limitato e corsie riservate, se le violazioni sono rilevate con apparecchiature debitamente omologate, non è necessaria la presenza degli agenti di polizia stradale per la gestione delle apparecchiature.
Da quanto premesso sembra tutto semplice ed invece non è così perché in proposito è intervenuta una circolare del ministero dell’interno (n. 2413-12 del 26.01.2005) nella quale si ribadisce che gli accertamenti automatici alle suddette violazioni sono sì consentiti ma solo tramite appositi apparecchi debitamente omologati.
Il fatto è che attualmente di questi apparecchi formalmente omologati per la rilevazione delle infrazioni senza la presenza di agenti ne esistono solo due, omologati alla fine del 2004, ma di fatto non ancora in circolazione, mentre molti di quelli già impiegati, pur non essendo formalizzati per l’utilizzo senza agenti, lo sono però tecnicamente, perché possono benissimo registrare i dati dei contravventori in modo da consentire l’invio successivo del verbale con tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente.
Il ministero dell’interno ribadisce però che “gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3 (passaggio col rosso) 142 (supero limiti di velocità) 148 (divieto di sorpasso) e 176 (norme circolazione autostrade) del codice della strada sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.
Inoltre si ricorda che, per le violazione degli articoli 142, 148 e 176 cds, la circolare precisa che “gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate” dal prefetto il Prefetto il quale “conserva la competenza all’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse” sui quali, utilizzare le apposite apparecchiature.
Quindi senza tale individuazione dettagliata delle strade in



 
  01/09/2006 - pubblicato sul Il Mercatino n. 34