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BENZINAI DI TURNO
5 settembre 2010
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AUTOVELOX AFFIDATI AI PRIVATI
 
Domanda:
Anche le rilevazioni possono talvolta essere illegittime
Un piccolo Comune ha affidato a una ditta privata l’installazione e la gestione delle apparecchiature autovelox su una strada molto frequentata. Non si discute qui sull’utilità di controllare la velocità, ma la gestione delle apparecchiature dovrebbe essere fatta dai vigili o altri agenti della strada e non da privati, anche se esperti. Il Comune si difende dicendo che le foto scattate dall’autovelox saranno poi visionate dal vigile che redigerà materialmente il verbale. E’ legittimo questo atteggiamento?
Risposta:
In realtà la questione è stata ormai da tempo risolta, sia per la chiarezza normativa che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale, in tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), “il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate (Cass. 2202/2008, 16713/2003)”.
La Corte poi ha ulteriormente affermato che, “nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l’assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all’installazione e all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività di accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo e, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (artt. 11 e 12 C.d.S.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) (Cass., n. 22816 del 2008).”
Da tale pronuncia si desume, quindi, la illegittimità di accertamenti che, come nella specie, siano dall’autorità competente interamente delegati ai privati, i quali provvedono non solo all’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati della rilevazione, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato.

RISARCIMENTO DEL DANNO
Richiesta anche ad uno solo degli obbligati in solido
Una persona trasportata da un amico in auto, a causa di un incidente con responsabilità da attribuire ad entrambi i conducenti, subiva dei danni alla persona ed alle cose. Per ottenere il risarcimento del danno può agire nei confronti del solo conducente della sua vettura (e relativa assicurazione) o contro entrambi?

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. (Cassazione n. 16810/2008).


AUTO A GPL
Parcheggi Sotterranei
Spesso si legge che è vietato



 
  27/06/2010 - pubblicato sul Il Mercatino n. 25